IN ARRIVO LA LEGGE 90 PER IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI MA LA TENUTA ALL’ARIA È ESCLUSA

IN ARRIVO LA LEGGE 90 PER IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI MA LA TENUTA ALL’ARIA È ESCLUSA PER “POCA CULTURA DEGLI OPERATORI” AISMT FA APPPELLO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, UNA MANCANZA INACCETTABILE PER LA SALUBRITA’ DEGLI EDIFICI E L’AMBIENTE

La Legge che entrerà in vigore il primo luglio 2015 non contiene elementi che sono invece standard per certificazioni come CasaClima, Passivhaus e Arca

È stato di recente approvato dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) lo schema del decreto ministeriale che stabilirà le nuove modalità di calcolo e l'innalzamento degli standard minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e da ristrutturare.

Il decreto è atteso da tempo e fa seguito alle disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero (2010/31/Ue – anche nota come EPBD recast, riguarda tutti gli edifici di nuova costruzione o grande ristrutturazione, quale che sia la loro destinazione d’uso e la proprietà) e al Decreto del Fare (decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63, poi convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90). Il nuovo decreto entrerà in vigore dal primo luglio 2015.

Tra le varie novità, fa sapere AISMT «alcune sono apprezzabili, altre molto discutibili. In primis non si fa nessuna menzione al concetto della tenuta all'aria dell'involucro, elemento chiavi per il risparmio energetico dell’edificio e per il comfort abitativo». A quanto pare, l’esclusione di questo aspetto sembra sia dovuto al fatto che il MISE reputi ancora sconosciuto l’argomento da parte di progettisti e costruttori.

AISMT si sta mobilitando per segnalare questa grave mancanza nella Legge 90: se la tenuta all’aria non fosse inserita nel decreto verrebbero meno molte delle finalità green delle leggi a cui fa riferimento, per non parlare del ruolo sociale rivestito dagli schermi e dalle membrane traspiranti – materiale principe per l’ermeticità dell’edificio – che, grazie alle loro elevate prestazioni tecnologiche, consento alle abitazioni di “traspirare” nel modo più corretto, evitando in molti casi la SBS, Sick Building Sindrome (si veda approfondimento Il 20% della popolazione soffre di sindrome dell’edificio malato. La cura? Gli SMT)

L’esclusione di questo ingrediente fondamentale per il risparmio energetico degli edifici non si spiega nemmeno alla luce del fatto che i più importanti protocolli di certificazione energetica, come CasaClima o Passivhaus, abbiamo la tenuta all’aria come uno degli elementi imprescindibili. 

Su questo tema, quindi, la Legge 90 poteva essere l’occasione giusta per formare tecnici e maestranze, per migliorare la qualità costruttiva e culturale del settore e per  organizzare un sistema di controllo della reale efficienza energetica degli edifici che andremo a costruire o ristrutturare in Italia.  Un’occasione che invece il MISE preferisce perdere, bypassando il "problema" piuttosto che affrontarlo. Un problema che, peraltro, secondo AISMT non è poi così diffuso come si pensa: la tenuta all’aria è, per i professionisti moderni, un tema noto anche grazie all’opera di AISMT e a quella dei suoi soci, che da anni promuovono la formazione tecnica su questi argomenti.

AISMT chiede a tutto il mondo dell’edilizia di fare fronte comune per cercare di fermare queste scelte incomprensibili. Il problema infatti non riguarda solo il fatto che, se la legge sarà approvata in questo modo, alcuni materiali saranno in qualche modo “dimenticati” da tanti operatori. Il problema riguarda tutti e soprattutto l’utente finale e l’ambiente, che in assenza di materiali idonei per la tenuta all’aria, avranno case, uffici, scuole meno salubri, meno sostenibili, più costose a livello di manutenzione (la tenuta all’aria e la traspirabilità degli schermi e membrane traspiranti consentono a tutti gli elementi costruttivi di funzionare bene e di degradarsi più lentamente), più energivore e quindi meno rispettose della Terra.

In sintesi, perché inserire nella Legge 90 la tenuta all’aria:

  • migliore efficienza energetica dell'involucro a tenuta all'aria
  • si evitano le dispersioni termiche
  • si riducono le possibilità di condensa interstiziale, tutto l’edificio funziona meglio
  • non si caricano i coibenti di umidità
  • si migliora la salubrità dell'edificio
  • funziona meglio la VMC (la ventilazione meccanica controllata, anch'essa non menzionata)
  • aumenta il comfort abitativo

 

> FOCUS LEGGE 90. Nuove disposizioni a partire dal primo luglio 2015 per la prestazione energetica degli edifici


È stato di recente approvato dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) lo schema del decreto ministeriale che stabilirà le nuove modalità di calcolo e l'innalzamento degli standard minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e da ristrutturare.

Il decreto è atteso da tempo e farà seguito alle disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero (2010/31/Ue – anche nota come EPBD recast) e al Decreto del Fare (decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63, poi convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90). Secondo le previsioni, il nuovo decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 2015. Ma in cosa consistono le principali novità?
 

  • Nuovo metodo di calcolo per determinare la prestazione energetica degli edifici

Il decreto ridefinirà le norme tecniche da utilizzare per il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Le norme di riferimento principali saranno le seguenti:

– raccomandazione Comitato Termotecnico Italiano CTI 14/2013;

– UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4;

– UNI EN 15193.

Ricordiamo che le UNI/TS 11300 parti 1 e 2, originariamente pubblicate nel 2008, sono state modificate di recente e che tali aggiornamenti sono entrati in vigore il 2 ottobre 2014.
Il decreto contemplerà anche uno studio da parte del CTI sulla possibilità di introdurre aggiornamenti sui metodi di calcolo.

 

  • Adeguamento delle Regioni e delle Province autonome alla normativa nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Le disposizioni del nuovo decreto si applicheranno alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti di recepimento della Direttiva 2010/31/UE.
Tuttavia, al fine di promuovere l'applicazione omogenea del decreto su tutto il territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome collaboreranno con il Ministero dello Sviluppo Economico per definire e aggiornare:

– i metodi di calcolo;

– i requisiti minimi di edifici e impianti;

– il sistema di classificazione energetica degli edifici;

– il Piano che mirerà ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero;

– il monitoraggio e la valutazione della normativa energetica nazionale in relazione a quella regionale.

In pratica le Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di efficienza energetica osserveranno quanto previsto nel decreto nazionale, mentre le Regioni e Province autonome che hanno già una propria normativa in materia la dovranno adeguare alle nuove disposizioni nazionali.
Questo punto è tutt'altro che secondario, perché finalmente si risolverà il quadro disomogeneo attualmente presente in Italia generato dall'autonomia regionale accordata negli ultimi anni in materia di efficienza energetica. Quindi niente più differenze di calcolo tra Regioni.

 

  • Diverse prescrizioni in base all'intervento eseguito


Il Decreto non introdurrà obblighi di ristrutturazione o riqualificazione energetica per gli edifici esistenti, ma stabilirà requisiti minimi di prestazione energetica obbligatori solo in caso di costruzione di nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche attivate volontariamente dai cittadini.

In base al tipo di intervento saranno stabiliti requisiti differenti da raggiungere. I valori più restrittivi riguarderanno la categoria dei nuovi edifici, in cui rientreranno anche gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e l'ampliamento di edifici esistenti. In quest'ultimo caso la norma si applicherà solo alla parte ampliata.

Sempre per gli edifici di nuova costruzione, il provvedimento sarà articolato in due fasi. La prima fase entrerà in vigore dal  luglio 2015, introducendo nuovi requisiti minimi. La seconda fase entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e il 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici e comporterà un ulteriore aumento dei requisiti minimi, tale da poter arrivare all'introduzione di edifici a energia quasi zero.

Si stima che la prima fase comporterà, rispetto ai requisiti minimi attualmente in vigore, un miglioramento medio dell'indice di prestazione energetica del 45% nelle zone climatiche più calde e del 35% nelle zone climatiche più fredde. Tali percentuali arriveranno mediamente al 55% con la seconda fase.
 

  • Nuovo metodo di calcolo anche per gli Attestati di Prestazione Energetica


Poiché il nuovo decreto introdurrà modifiche nel calcolo della prestazione energetica degli edifici, ne saranno conseguentemente influenzati anche gli Attestati di Prestazione Energetica, che terranno conto di tutti i servizi presenti nell'edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione).


Inoltre, l'indice di prestazione sarà sempre espresso in kWh/m2 di superficie per tutti gli edifici, sia residenziali che non residenziali. Attualmente in alcune Regioni, come per esempio la Lombardia, si usa questa unità di misura per gli edifici residenziali, mentre per edifici di qualsiasi altra destinazione (uffici, laboratori, negozi, ristoranti, ecc.) si usa il kWh/m3.

soluzione tetto smt

 

CHI È AISMT

L’Associazione Italiana Schermi e Membrane Traspiranti AISMT nasce per regolamentare la qualità e l’impiego degli schermi e delle membrane traspiranti nelle costruzioni, per assicurare il massimo ottenimento dei vantaggi derivanti dall’utilizzo di questi prodotti. AISMT è nata nel maggio 2008 per volontà di 5 aziende leader del settore:

  • Riwega | www.riwega.com
  • Icopal, Gruppo Icopal | www.icopal.it
  • Dörken Italia, Gruppo Dörken | www.doerken.it
  • Klöber Italia | www.kloeber.it
  • Monier Spa (Wierer e Braas) | www.monier.it

 

Posted on 1 Giugno 2015 in aismt, comunicati stampa

Share the Story

Back to Top